Verifiche impianto messa a terra
L’impianto di terra è una parte fondamentale del sistema elettrico. Una corretta progettazione e realizzazione consente di prevenire e proteggere persone e cose contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica.L’impianto di terra è un sistema formato da una serie di parti conduttrici: conduttori di protezione PE,conduttori equipotenziali EQP, conduttori di terra CP e dispersori DA/DN;
A seguito della realizzazione di un nuovo impianto, l’installatore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 con le descrizioni dell’impianto ed i riferimenti normativi.A tutti gli effetti tale dichiarazione fornisce l’omologazione e il datore di lavoro potrà mettere in esercizio l’impianto ed entro 30 giorni dovrà inviare la dichiarazione all’ISPESL e USL/ARPA i quali dovranno rilasciare un attestato di avvenuta ricezione al fine di documentare l’adempimento all’obbligo. Gli obblighi del datore di lavoro proseguono,a questo punto, richiedendo una corretta manutenzione e verifica periodica dell’impianto in ottemperanza al DM 37/08 e al DPR 462/01.
Caratteristiche degli organismi abilitati
La normativa stabilisce che il Ministero delle Attività Produttive identifichi ed abiliti,previo esame dei requisiti del personale tecnico, gli appositi organismi di verifica, indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori, consulenti di impiantistica al fine di garantire l’obbiettività delle verifiche effettuate. La lista degli organismi preposti è consultabile sul sito del Ministero delle Attività Produttive.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
Verifiche Periodiche
L’art 4 del D.P.R. 462/01 obbliga il datore di lavoro, oltre che a curare la manutenzione dell’impianto elettrico di messa a terra, a sottoporre lo stesso ad una verifica periodica da parte di un “Organismo di tipo A”.
La periodicità dell’ispezione varia da due a cinque anni a seconda del tipo di ambiente in cui l’impianto è installato (p.e. ambiente ordinario, a maggior rischio di incendio, cantieri ecc.).
Verifiche Straordinarie
L’art. 7 del D.P.R. 462/01 determina che il datore di lavoro abbia l’obbligo di richiedere ad un “Organismo di tipo A” una verifica di ispezione straordinaria in uno dei seguenti casi:
1) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo;
2) in caso di modifiche apportate all’impianto preesistente;
3) in caso rilevi delle carenze nell’impianto.