Cartellonistica
Di seguito elencato il servizio riguardante le normative di affissione cartellonistica condominiale
Con l’emanazione del D.M. 236/89 si sono andati a spiegare, in modo molto pratico, quali debbano essere le caratteristiche costruttive e gli adempimenti minimi di sicurezza all’interno di un ambiente civile ed ecco ad esempio:
- caratteristiche dei pavimenti (rischio di scivolamento ecc.)
- agibilità delle rampe;
- segnaletica (deve essere segnalata ogni situazione di pericolo di modo da renderla immediatamente visibile);
- caratteristiche delle porte, dei vetri, delle scale, dei corrimano e dei parapetti
- ascensori: possibilità di comunicare con l’esterno, lampade di emergenza ecc.
- impianto di messa a terra parti comuni (ma anche parti private)
Pare chiarissimo quindi che l’amministratore non solo può, ma assolutamente DEVE intervenire per sanare ogni lacuna in ambito di sicurezza condominiale e per mantenere i livelli minimi di sicurezza.
Giustamente un condomino potrebbe credere di essere lui ad avere l’ultima parola sulla gestione della cosa condominiale, ma non è sempre così. In condominio vi entrano infatti non solo i condomini ma, anche e soprattutto: ospiti, lavoratori del o per il condominio, lavoratori di ditte esterne, l’amministratore ed anche tutti questi soggetti hanno diritto, ed è dovere dell’amministratore garantire che vi possano accedere in sicurezza, e che quindi ogni rischio presente (non eliminabile) venga per lo meno segnalato da apposita segnaletica.
La cartellonistica riguardante la sicurezza, come già previsto anche dal D.M. 236/89 sarebbe già dovuta essere presente in condominio. Grazie al controllo periodico previsto dall’amministratore (analisi dei rischi), è stato possibile appurarne l’assenza e la conseguente rapida installazione, al fine di evitare (con una spesa molto bassa) potenziali danni a persone o cose per la mancata segnalazione dei rischi.