Verifiche ascensori
Certificazione di impianti ascensore (valutazione di conformità, art. 6 D.P.R. 162/99)
Spar segue collaudi di impianti nuovi, verificandone la conformità alle norme armonizzate europee EN 81-1/2, secondo le procedure previste dal D.P.R. 162/99 nell’Allegato VI e nell’Allegato X della Direttiva Ascensori 95/16/CE.
Certificazione dell’ascensore modello
Spar la certificazione dell’ascensore tipo, verificandone la conformità secondo le procedure previste nell’Allegato V della direttiva ascensori 95/16/CE.
Verifiche periodiche
L’art. 13 del D.P.R. 162/99 obbliga il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, a sottoporre ogni impianto ad una verifica periodica, a cadenza biennale, da parte di un organismo di certificazione notificato.
Verifiche straordinarie per modifica
L’art. 14 del D.P.R. 162/99 obbliga l’esecuzione di un’ispezione straordinaria ogni qual volta l’impianto venga sottoposto ad una trasformazione che ne modifichi le caratteristiche, così come sono riportate nel libretto di immatricolazione (Art. 2 comma i del D.P.R, 162/99), ed in modo particolare nel momento in cui vengano sostituite parti principali d’impianto, così come definite dall’art. 2 – comma 5 del D.P.R. 162/99.
Lo scopo di questa ispezione è di certificare le modifiche subite dall’impianto, verificandone la corretta esecuzione e la compatibilità con le caratteristiche originali. Per esempio, è necessario richiedere un’ispezione straordinaria nel caso di sostituzione del quadro di manovra, del macchinario o della cabina, oppure in caso di sostituzione di dispositivi di sicurezza, come serrature delle porte di piano o limitatori di velocità. Visto il periodico riproporsi di questo quesito, desideriamo chiarire che, a nostro modo di vedere, poiché ciò non è espressamente dichiarato dalla normativa vigente, un’ispezione straordinaria ha la stessa validità di un’ispezione periodica ai fini della scadenza biennale fra due ispezioni successive, prevista dal D.P.R. 162/99.
In altre parole, l’ispezione periodica successiva verrà programmata entro due anni dalla visita straordinaria e non dalla periodica precedente.
Verifiche straordinarie per verbale negativo
A seguito di un verbale negativo, secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 162/99, l’ufficio comunale competente dispone il fermo dell’impianto; la rimessa in esercizio è consentita solo dopo una verifica straordinaria, atta a verificare che le cause, che hanno determinato l’esito negativo del verbale, siano state rimosse. Anche in questo caso, all’ispezione, ai fini della scadenza biennale, verrà conferita la stessa validità di un’ispezione periodica.
Verifiche straordinarie per incidente
L’art. 14 del D.P.R. 162/99, al comma 2, dispone l’esecuzione di un’ispezione straordinaria in seguito di incidenti di “notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio”. Sarà nostra cura trattare ogni caso di dubbia affidabilità dell’impianto, dal punto di vista della sicurezza, con impegno, discrezione ed imparzialità, cercando di risalire alle cause dei problemi e fornendo un valido supporto per la loro risoluzione.
Sopralluoghi Siamo in ogni momento disponibili per l’effettuazione di sopralluoghi, atti a verificare sicurezza, corretto funzionamento o stato di conservazione di un’impianto; dopo un sopralluogo, verrà redatta una relazione esaustiva sullo stato dell’ascensore e, in caso di qualsiasi problema, rimaniamo a completa disposizione per fornire chiarimenti o possibili soluzioni.
Verifiche straordinarie ex Decreto 23 luglio 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico
Il nuovo DM 23 luglio 2009 prevede che ogni proprietario faccia eseguire una analisi dei rischi sugli ascensori installati anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 162/99, per verificarne i deficit rispetto all’attuale stato dell’arte in termini di sicurezza.
Supporto tecnico
La nostra struttura informatica ci mantiene costantemente aggiornati sulle scadenze in corso; dopo la prima ispezione ci attiveremo automaticamente, all’approssimarsi delle scadenze biennali, per le verifiche successive.